Art. 2.

      1. I benefìci di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione dell'indennità di buonuscita prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.
      2. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di

 

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cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.